La Tasi a Trinitapoli al 2,9: si paga entro il 16 ottobre
Tutte le detrazioni e i parametri per calcolare la tassa sui servizi indivisibili
lunedì 6 ottobre 2014
10.53
Si avvicina il 16 ottobre giorno in cui bisognerà pagare la Tasi a Trinitapoli. L'aliquota deliberata dal consiglio comunale è del 2,9 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze / fattispecie equiparate all'abitazione principale (ad esclusione degli immobili classificati A1, A8 e A9) aliquote 2,9 per mille. Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille; Altri fabbricati 0,4 per mille. Queste le detrazioni previste dal consiglio comunale di Trinitapoli per le famiglie in difficoltà: con ISEE inferiore a € 7.500,00 - detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: € 70,00 e detrazione di € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 60,00, da aggiungersi alla detrazione di € 70,00; con ISEE compreso tra € 7.501,00 ed € 10.632,00 - detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: € 30,00 e detrazione di € 10,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 30,00, da aggiungersi alla detrazione di € 30,00; con ISEE compreso tra € 10.633,00 ed € 15.000,00 - detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: € 15,00 e detrazione di € 10,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 30,00, da aggiungersi alla detrazione di € 15,00; con ISEE superiore ad € 15.000,00 – nessuna detrazione; è concessa la detrazione di € 50,00 quando nel nucleo familiare ci sia un portatore di handicap con grado di invalidità al 100% e/o con certificazione di handicap in stato di gravità ai sensi della legge n.104/1992, art.3, c. 3 con grado di invalidità pari al 100% e con ISEE inferiore ad €15.000,00. Il consiglio ha stabili anche che nel caso l'occupante sia soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, che la percentuale a carico dell'occupante sia fissata al 10 per cento.